Con il termine “trasporto transfrontaliero dei rifiuti” si fa riferimento all’esportazione di rifiuti prodotti all’interno di un dato Stato verso uno Stato diverso da quello di origine nel quale tali rifiuti devono essere sottoposti a specifici procedimenti per il recupero della materia o a smaltimento in impianti certificati.
Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti è disciplinato dal Regolamento CE 1013/2006 che ha istituito le procedure che devono essere messe in atto per poter effettuare la spedizione transfrontaliera e le procedure di controllo con cui assicurare un monitoraggio costante dell’intero itinerario (dall’ origine della spedizione sino alla destinazione finale). In particolare, a seconda delle caratteristiche del rifiuto e delle finalità delle spedizioni transfrontaliere, il Regolamento CE 1013/2006 prevede la procedura di notifica ed autorizzazione scritta preventiva (ex art. 4 ss.) e la procedura di informazione (ex art. 18).
Nell’ambito delle procedure sopra indicate, il Regolamento CE n. 1013/2006, all’art. 6, prevede che per effettuare spedizioni transfrontaliere di rifiuti soggette all’obbligo di notifica è necessario prestare la “garanzia finanziaria” (riferendosi con tale termine ad una garanzia fideiussoria).
Tale garanzia in Italia è regolata dal D.M. n. 370/98 che disciplina in modo specifico le modalità con cui essa deve essere prestata, compresi i criteri per il calcolo del massimale garantito e lo schema delle condizioni contrattuali. Le fidejussioni, in base a quanto previsto all’articolo 1, possono essere rilasciate da imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni assicurative (l’elenco è consultabile sul sito dell’IVASS) e dalle banche in conformità agli schemi contrattuali di cui rispettivamente all’Allegato 1 e all’Allegato 2.
Entrambi gli schemi contrattuali sopra citati, prevedono che la garanzia sia rilasciata a favore del Ministero dell’Ambiente a “copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, compresi i casi cui agli articoli 25 e 26 del Regolamento CEE n.259/93, il loro recupero o smaltimento e per la bonifica dei siti inquinati”.
Tenuto conto che il Regolamento CEE n.259/93 è stato sostituito dal Regolamento CE n. 1013/2006 è divenuta prassi consolidata procedere con l’integrazione degli schemi contrattuali mediante appendice del seguente tenore letterale:
“I richiami al Regolamento CEE n. 259/93 devono intendersi riferiti al nuovo Regolamento CE n. 1013/2006. La garanzia finanziaria copre anche le spese di deposito di 90 giorni di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento 1013/06, fermo restando l’importo massimo complessivo indicato nella premessa della Polizza”.
La garanzia si svincola allo scadere del quarto mese successivo al ricevimento da parte della Regione o della Provincia Autonoma competente dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativi alle spedizioni garantite o, in caso di fidejussione prestata per più trasporti, allo scadere del quarto mese successivo al ricevimento del certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all’ultimo dei trasporti garantito.
L’importo della garanzia, in base a quanto previsto dall’allegato 3 del D.M. 370/98, viene calcolato attraverso l’utilizzo di una formula che tiene conto, a seconda dei casi, del tipo di trasporto (via terra o via mare), del numero dei chilometri tra il più vicino transito di confine italiano e il luogo previsto per lo smaltimento/recupero del rifiuto, della rotta marittima della spedizione, delle tonnellate dei rifiuti spediti, del numero e volume dei container, della tipologia di rifiuto e del tipo di trattamento del rifiuto a destino (smaltimento o recupero). Il risultato che si ottiene con l’applicazione di tale formula, indipendentemente dagli specifici parametri utilizzati per il calcolo, è sempre un ammontare decisamente elevato rispetto al valore economico dell’operazione, con la conseguente necessità da parte dei player specializzati di dover disporre di linee di affidamento di dimensioni tali da scongiurare rischi di limitazioni delle attività dovute al mancato reperimento delle garanzie.
In questo contesto caratterizzato da una elevata domanda di fidejussioni, per gli operatori risulta di vitale importanza poter disporre del supporto di partner assicurativi specializzati in grado di valutare accuratamente la reale entità del rischio associato a questa specifica tipologia di garanzie.
La maggiore disponibilità di garanzie fideiussorie offerte dal mercato assicurativo, unitamente all’interesse di preservare le disponibilità delle linee di credito del canale bancario, costituiscono ad oggi le principali motivazioni per le quali le aziende trovano maggior convenienza all’utilizzo delle polizze fideiussorie in luogo delle garanzie bancarie.